Gli incidenti e il Codice penale
Luca Speranza
Dirigente Compartimento Polizia Stradale - Puglia
Nel 2018 sono stati 172.344 gli incidenti stradali con lesioni a persone in Italia, in calo rispetto al 2017 (-1,5%), con 3.325 vittime, morti entro 30 giorni dall’evento, e 242.621 feriti (-1,7%). Il numero dei morti torna a diminuire rispetto al 2017 (-53 unità, pari a -1,6%) dopo l’aumento registrato lo scorso anno. Tra le vittime risultano in aumento i pedoni (609, +1,5%), i ciclomotoristi (108, +17,4%) e gli occupanti di autocarri (188, +15,3%). Sono in diminuzione, invece, i motociclisti (685, -6,8%), i ciclisti (219, -13,8%) e gli automobilisti (1.420, -3,0%). Sebbene il numero dei morti sia complessivamente in diminuzione, aumentano le vittime sulle autostrade – da 296 nel 2017 a 327 nel 2018, +10,5% – a causa dell’incidente stradale avvenuto il 14 agosto 2018 sul Ponte Morandi della A10 Genova-Savona-Ventimiglia, che ha coinvolto numerosi veicoli e causato 43 vittime. Il numero degli incidenti con esito mortale sulle autostrade rimane comunque sostanzialmente invariato – da 253 a 255 tra il 2017 e il 2018. Sulle strade extraurbane e urbane le vittime diminuiscono (rispettivamente 1.596, -1,2% e 1.402, -4,4%). Nell’Unione europea, il numero delle vittime di incidenti stradali diminuisce nel 2018, seppure in misura contenuta (-1% rispetto al 2017): complessivamente, sono state poco più di 25mila contro 25.321 del 2017. Nel confronto tra il 2018 e il 2010 (anno di benchmark per la sicurezza stradale) i decessi si riducono del 21% in Europa e del 19,2% in Italia. Ogni milione di abitanti, nel 2018 si contano 49,1 morti per incidente stradale nella Ue28 e 55,0 nel nostro Paese, che sale dal 18° al 16° posto della graduatoria europea. Ma se complessivamente nel 2018 il dato è stato in calo, con un -2%, ovvero 3.310 vittime, i dati continuano a preoccupare, considerando una media di nove morti al giorno sulle strade. Il vero allarme però è per l’anno in corso, visti i dati dei primi mesi di cui siamo in possesso: il 2019 potrebbe infatti far segnare un tragico +7% di morti sulle strade.
Gli incidenti derivano soprattutto da comportamenti errati: tra i più frequenti si confermano la distrazione alla guida, il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata (nel complesso il 40,8% dei casi). Le violazioni al Codice della Strada risultano in diminuzione rispetto al 2017; le più sanzionate sono l’inosservanza della segnaletica, il mancato utilizzo di dispositivi di sicurezza a bordo e l’uso del telefono cellulare alla guida; in diminuzione le contravvenzioni per eccesso di velocità. Nel 2018 le prime iscrizioni di veicoli aumentano solo dell’1% rispetto all’anno precedente mentre il parco veicolare cresce dell’1,3%. Le percorrenze autostradali sui circa seimila chilometri della rete in concessione mostrano una sostanziale stabilità (+0,4%), con un aumento del 2,3% rispetto al 2017 solo per i veicoli pesanti, con oltre 84 miliardi di km percorsi.
L’elevato numero di vittime provocato dalla guida irresponsabile ed imprudente ha determinato l’intervento del legislatore per punire più gravemente chi provoca un incidente mortale o con lesioni gravi o gravissime. I nuovi reati introdotti nel Codice penale (589 bis e 590 bis) puniscono specifiche condotte di guida che provocano la morte o le lesioni gravi, prevedendo aumenti di pena e pesanti conseguenze per le ipotesi che denotano una maggiore propensione alla trasgressione delle regole della circolazione stradale. Si è scelto di reprimere più efficacemente comportamenti pericolosi ed irresponsabili, nonché la condotta di chi si mette alla guida ubriaco o dopo aver consumato droghe. I reati rimangono punibili a titolo di colpa. Il nuovo delitto di omicidio colposo stradale contempla ora quattro diverse ipotesi che vengono punite con pene via via più gravi:
- Con la reclusione da 2 a 7 anni, chiunque provochi la morte di una persona per violazione del codice della strada;
- Con la reclusione da 5 a 10 anni chi uccide una persona a seguito di incidente stradale causato perché guidava ubriaco con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l e nelle ipotesi in cui la morte sia la conseguenza di gravi imprudenze commesse dal conducente alla guida di un veicolo a motore: velocità elevata in relazione alla classificazione della strada (urbana o extraurbana), attraversamento di incrocio con semaforo rosso, circolazione contromano, inversione del senso di marcia in prossimità di intersezioni, curve o dossi, sorpasso in corrispondenza di attraversamento pedonale o in presenza di linea continua;
- Con la reclusione da 8 a 12 anni per chi provoca la morte di una persona perché guidava sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o con un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5 g/l. Alla pena più grave sono sottoposti anche i conducenti professionali di tir, autobus e taxi, ecc. che guidano in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5g/l.
- L’omicidio stradale con morte di più persone, ovvero di una o più persone e lesioni a una o più persone, è punito con la pena prevista per la più grave delle violazioni aumentata fino al triplo, fino ad un massimo di 18 anni di reclusione.
Conseguenze pesantissime sono previste per i responsabili di omicidio stradale che si siano dati alla fuga, sia siano posti alla guida privi di patente o con patente sospesa o revocata, o di un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa. Per il delitto di omicidio stradale, inoltre, sono previste conseguenze molto gravi per la patente: è previsto il ritiro immediato della patente e la sospensione cautelare per un tempo che varia in relazione alla gravità della colpa e che nell’ipotesi più grave può arrivare fino a 10 anni. Con la condanna definitiva è prevista la revoca della patente e si dovranno aspettare almeno 5 anni – 30 nel caso di fuga – per poterla conseguire una seconda volta.
Lo stesso schema sanzionatorio è previsto anche per le lesioni stradali. Le novità in questo caso riguardano le lesioni cosiddette gravi e gravissime, provocate a seguito di incidente con violazione delle norme sulla circolazione stradale. Continuano invece ad essere disciplinate dalle norme generali sulle lesioni colpose le lesioni lievi e lievissime. Anche per il reato di lesioni stradali gravi e gravissime sono previste diverse ipotesi delittuose alle quali sono associati corrispondenti aumenti di pena in relazione alla gravità delle lesioni stesse e della colpa. Dalla pena base delle lesioni gravi che consiste nella reclusione da tre mesi ad un anno, si arriva alla reclusione da 4 a 7 anni per le ipotesi più gravi in caso di lesioni gravissime. In modo speculare al reato di omicidio stradale, sono sia le circostanze che comportano gli aumenti di pena – ebbrezza alcolica, uso di stupefacenti, comportamenti molto pericolosi ed imprudenti, fuga, mancanza di patente, veicolo non assicurato, lesioni a più persone – sia le circostanze che comportano, invece, una diminuzione di pena. Al di là delle pene che, rispetto a prima, sono particolarmente elevate, la vera novità risiede nella previsione della revoca della patente anche per chi provochi un incidente con feriti ai quali viene data una prognosi superiore a 40 giorni.
Riferimenti
Legge n. 41 del 23.03.2016 reati di omicidio stradale e lesioni stradali 589 bis morte – 590 bis lesioni. Gazzetta Ufficiale. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/03/24/16G00048/sg